Riconosciuto dal Tribunale di Roma il diritto di informare gli utenti anche su argomenti c.d. “scomodi”, ma non illeciti, riguardanti l’informazione sanitaria, soprattutto in tema di SARS-CoV-2 e Covid-19.
La recente ed importante sentenza 9653/2024 del Tribunale di Roma, ottenuta anche con l’insostituibile apporto del Prof. Avv. Augusto Sinagra, ha stabilito il sacrosanto principio che vede Google, e quindi YouTube, non poter imporre all’utente regole contrattuali, le c.d. norme della Community, più restrittive rispetto a quelle accettate all’avvio del rapporto contrattuale stesso, e ciò vale particolarmente in materia di informazione sanitaria riferita all’epidemia da SARS-CoV-2.
Dall’interessante lettura della sentenza si possono ricavare principi di diritto chiari ed inequivoci che anche un colosso economico come Google deve rispettare quando opera come soggetto giuridico e commerciale in Italia ed instaura rapporti contrattuali con soggetti (persone fisiche e giuridiche) italiani.
La sentenza si è occupata di un soggetto giuridico ma il principio vale anche per l’utente privato che ha un proprio canale o una pagina YouTube dove esprime i propri parei, opinioni, interessi, anche e soprattutto critici.
Il Tribunale di Roma, con il provvedimento 12391/2021 del 31 maggio 2021, ha riconosciuto il diritto di un soggetto straniero unito ad un italiano, (così come ad un cittadino comunitario) con patto di convivenza, benché privo del permesso di soggiorno ad essere inserita nei registri anagrafici della popolazione residente del Comune di Roma, all'inserimento nello stato di famiglia del partner cittadino italiano e contestuale annotazione del contatto di convivenza dagli stessi siglato.
Tutto ha avuto inizio con la richiesta dei due soggetti (lui cittadino italiano e lei cittadina indonesiana presente in Italia ma priva del permesso di soggiorno) al Comune di Roma dell'annotazione del contratto di convivenza dagli stessi sottoscritto ai sensi della L. 76/2016 (Legge Cirinnà) e dell'inserimento della stessa nello stato di famiglia del cittadino italiano con residenza anagrafica presso lo stesso.
L'amministrazione comunale rigettava la richiesta di annotazione del patto di convivenza ritenendola irricevibile per la mancanza del requisito dell'attuale residenza nel territorio del Comune del soggetto straniero.
Ritenendo la decisione lesiva dei diritti dello straniero, soprattutto in forza del patto di convivenza sottoscritto, veniva iscritto ricorso presso il Tribunale di Roma chiedendo il rimedio giurisdizionale in luogo di quello, negato, in via amministrativa.
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha accolto totalmente il ricorso ordinando a Roma Captale di "provvedere alla definitiva iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente di ******, nata a Tangerang (Indonesia) ed il suo inserimento nello stato di famiglia di ***** nato a Roma il ***** ed ivi residente in viale ******, con annotazione del loro contratto di convivenza del 4.11.2020 ai sensi della L.76/2016".
La pronuncia ha accolto la tesi dell'applicazione dell'art. 3, comma 2, della Direttiva 38/2004/CE e degli artt. 3, comma 2, e 9, comma 5 lett. C bis, del D. Lgs. 30/2007 di recepimento della Direttiva comunitaria, ai casi come quello affrontato riconoscendo al patto di convivenza la qualità di "documentazione attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione" necessaria per ottenere l'iscrizione anagrafica dello straniero partner con un cittadino dell'UE.
La novità della pronuncia (invero preceduta da provvedimenti similari del Tribunale di Modena e di Bologna) sta' nella circostanza che vede riconosciuto il diritto in questione anche allo straniero privo del permesso di soggiorno ma unito a cittadino italiano con patto di convivenza.
La giurisprudenza di merito in materia si sta' evolvendo nel senso ispirato dalla legislazione comunitaria e ciò rappresenta un faro per tutte le coppie di fatto costituite da cittadini italiani (e comunitari) e stranieri, anche privi del permesso di soggiorno, che abbiano siglato un patto di convivenza ex L. 76/2016.
Pubblicazioni: “La Repubblica Romana del 1849. L’esempio di una lungimirante modernità costituzionale nell’Europa del XIX secolo”, in Studi in onore di Augusto Sinagra, pagg. 759-793, Roma, 2013, Aracne Editrice, ISBN 978-88-548-6404-7.
Avv. Lorenzo Minisci (P.I.: 06996151004) - Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma
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